
Obbligo della Patente a Crediti per imprese e lavoratori autonomi: come mettersi in regola
Dal 1° ottobre 2024, tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano in cantieri temporanei e mobili dovranno possedere una patente a crediti (anche detta patente a punti) per la sicurezza nei cantieri. Questo requisito è stato introdotto dal nuovo art. 27 del Testo Unico della Sicurezza, modificato dal D.L. 19/2024 (conosciuto come “Decreto PNRR 4”).
Modalità di rilascio e normative
Il D.M. 18 settembre 2024, n. 132 stabilisce le modalità per la presentazione della domanda, i contenuti informativi della patente e le procedure per la sospensione cautelare in caso di infortuni gravi. A partire dal 1° novembre 2024, sarà obbligatorio richiedere la patente tramite il portale dedicato.
In fase di prima applicazione, è possibile presentare un’autocertificazione, valida fino al 31 ottobre 2024, per attestare il possesso dei requisiti richiesti.
Chi è soggetto all’obbligo della patente a crediti?
Secondo l’art. 27 del Testo Unico della Sicurezza, a partire dal 1° ottobre 2024, sono tenuti a possedere la patente a punti le Imprese e lavoratori autonomi che operano in cantieri temporanei o mobili; per chi proviene da Stati membri dell’UE o da Paesi terzi, è sufficiente un documento equivalente riconosciuto in Italia.
Esonero dalla Patente: non sono obbligati a possedere la patente a punti coloro che effettuano sole forniture o prestazioni di natura intellettuale e le imprese con attestazione SOA in classe III o superiore.
Come richiedere la Patente a Crediti
La patente sarà rilasciata in formato digitale tramite il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, accessibile con SPID o CIE. La domanda può essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo, anche tramite delega.
Requisiti necessari
Per ottenere la patente, è richiesto il possesso di:
- Iscrizione presso la Camera di Commercio.
- Adempimento degli obblighi formativi.
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) valido.
- Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
- Certificazione di regolarità fiscale, se necessaria.
Come funziona la Patente a Crediti, crediti e sanzioni
La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.
La patente ha un punteggio massimo di 100 crediti, così assegnati:
-
- crediti base: 30 crediti attribuiti al momento di rilascio della patente;
- crediti per storicità dell’azienda: fino a 30 crediti complessivi, di cui:
- fino a 10 crediti attribuiti al momento del rilascio della patente in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata al decreto;
- in ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di 20 crediti;
- crediti ulteriori: fino a 40 crediti attribuibili per investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
In caso di patente con punteggio inferiore a 15 crediti, è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.
Conseguenze per la mancanza di patente
Le imprese senza patente o con punteggio inferiore a 15 crediti rischiano:
- Sanzioni amministrative pari al 10% del valore dei lavori, con un minimo di 6.000 euro.
- Esclusione dalla partecipazione a lavori pubblici per sei mesi.
Quando viene revocata o sospesa la Patente a Crediti, durata della sospensione e altri dettagli
Come si recuperano i crediti decurtati
In caso di patente con punteggio inferiore alla soglia di 15 crediti, il recupero del punteggio fino a tale soglia è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’INL e dell’INAIL.
La valutazione della Commissione territoriale tiene conto dell’adempimento dell’obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all’allegato I-bis, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione, e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall’articolo 5, comma 2, del decreto che li elenca. Questo procedimento articolato, teso comunque alla tutela della sicurezza e degli obblighi normativi fa riflettere sull’importanza di attuare tutte quelle procedure, finalizzate affinché non si ricada nella situazione di dover recuperare crediti.
Assegnazione di crediti aggiuntivi (art. 5)
Come abbiamo già sottolineato, alla patente possono essere assegnati crediti aggiuntivi, per un massimo di 30, tenendo conto della storicità dell’azienda in base all’iscrizione alla camera di commercio, secondo le modalità indicate nella tabella allegata al decreto.
Possono essere attribuiti altresì, per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro, fino a 30 ulteriori crediti, nei seguenti casi:
- possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA;
- asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- investimenti nella formazione dei lavoratori, in particolare a favore di lavoratori stranieri, ulteriore rispetto alla formazione obbligatoria prevista dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all’addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza;
- utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa;
- adozione del documento di valutazione dei rischi, anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate;
almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS.;
Inoltre, possono essere attribuiti fino a 10 ulteriori crediti, nei seguenti casi:
- dimensione dell’organico aziendale;
- possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall’Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022;
- possesso dell’attestazione di Certificazione SOA di I e II classifica;
- applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- attività di consulenza e monitoraggio effettuate da parte degli organismi paritetici di cui al repertorio previsto dall’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 con esito positivo;
- formazione sulla lingua per lavoratori stranieri;
- riconoscimento dell’incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico;
- possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- certificazione del regolamento interno delle società cooperative ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.
I crediti ulteriori sono attribuiti al momento di presentazione della domanda se il soggetto richiedente è già in possesso del relativo requisito.
Se il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti ulteriori sono attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente, previa allegazione in via telematica della relativa documentazione ai sensi dell’articolo 1 del decreto.
In caso di requisiti costituiti da certificazioni con valenza periodica, l’eventuale perdita del requisito determina la sottrazione dei relativi crediti.
I flussi informativi per l’accreditamento e la sottrazione dei crediti sono definiti con provvedimento del Direttore dell’INL.
Cosa succede se si opera nei cantieri senza Patente a Crediti?
La patente con punteggio inferiore a 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili.
Alle imprese o i lavoratori autonomi privi della patente o con un numero di crediti inferiore a 15 viene applicata:
- una sanziona amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque non inferiore a 6.000 euro e non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301 -bis del Testo unico sicurezza;
- l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.
Chi è tenuto a verificare il possesso della Patente a Crediti?
Il decreto PNRR 4 – modificando l’art. 90 del D. Lgs. 81/2008 con l’inserimento della lettera b-bis al c. 9 – dispone che il committente o il responsabile dei lavori – anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o a un lavoratore autonomo – debba verificare il possesso della patente a crediti (o dell’Attestazione SOA), anche in caso di subappalto.
L’omissione dell’accertamento in questione, così come disposto dall’art. 157 del D. Leg.vo 81/2008, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del committente o del responsabile dei lavori, dell’importo minimo di Euro 711,98 e massimo di Euro 2.562,91.
Il CdS ha espresso dubbi riguardo all’obbligo di possesso della patente a crediti a partire dal 1° ottobre 2024. I giudici rilevano che l’applicazione delle leggi e dei regolamenti è soggetta a un periodo di attesa di 15 giorni dalla pubblicazione, a meno di specifiche diverse. Questo intervallo di tempo è essenziale per garantire che tutti i soggetti interessati possano prendere conoscenza delle nuove disposizioni.
La formulazione attuale della norma potrebbe creare confusione riguardo alla vacatio legis, poiché la scadenza fissata potrebbe già essere trascorsa al momento della pubblicazione del decreto attuativo ma di questi aspetti normativi sicuramente ci saranno aggiornamenti a breve, restate in contatto con noi.